Disciplinare di Produzione Sannio DOC

SANNIO
D.O.C.
D.M. 5/AGOSTO/1997
Modificato D.D. 27/Novembre/2001

Art 1
La denominazione di origine controllata “Sannio” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
La dominazione di origine controllata “Sannio”, senza alcuna altra specificazione, è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, ottenuti da uve provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Sannio bianco”
Trebbiano toscano minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 50%.
“Sannio rosso e rosato”
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 50%.
La denominazione di origine controllata “Sannio” seguita dalla menzione “metodo classico”, è riservata al vino “spumante” ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni:
Aglianico, Greco e Falanghina, da soli o congiuntamente al 100%.
La denominazione di origine controllata “Sannio” seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, dalla seguente composizione ampelografica:
“Sannio Aglianico”
Aglianico minimo 85%
“Sannio Barbera”
Barbera minimo 85%
“Sannio Piedirosso”
Piedirosso minimo 85%
“Sannio Sciascinoso”
Sciascinoso minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detti vini, anche uve a bacca rossa di altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente sino al massimo del 15%.
“Sannio Coda di Volpe”
Coda di Volpe minimo 85%
“Sannio Greco”
Greco minimo 85%
“Sannio Falanghina”
Falanghina minimo 85%
“Sannio Moscato”
Moscato minimo 85%
“Sannio Fiano”
Fiano minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
I vini a denominazione di origine controllata “Sannio” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Barbera
Sciascinoso
Coda di Volpe
Falanghina
Greco
Moscato

Possono essere prodotti anche nella tipologia “passito da secco ad amabile”.
I vini a denominazione di origine controllata “Sannio” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Barbera
Piedirosso
Sciascinoso
Coda di Volpe
Falanghina
Greco
Moscato
Fiano

Possono essere prodotti anche nella tipologia “spumante”.
Il vino a denominazione di origine controllata “Sannio rosso” senza la specificazione del vitigno, può essere prodotto anche nella tipologia “novello”.
I vini a denominazione di origine controllata “Sannio” nei tipi “bianco, rosso e rosato” senza la specificazione del vitigno, possono essere prodotti anche nella tipologia “frizzante da secco ad amabile”.

Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata “Sannio” accompagnata o non dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, comprende l’intero territorio amministrativo della:
provincia di Benevento.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Sannio” di cui al precedente art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 15 della Legge 10/02/1992, n. 164, i vigneti di giacitura ed esposizione adatte, mentre sono esclusi quelli impiantati su terreni di fondovalle, umidi, quelli non adeguatamente drenati e quelli non sufficientemente soleggiati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento a spalliera, controspalliera, raggera e pergola ed i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli generalmente usati e comunque adatti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini derivati.
Per i reimpianti e nuovi impianti la forma di allevamento ammessa eè quella a controspalliera e la densità minima di viti per ettaro non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, ammessa per la produzione dei vini di cui all’art. 2, non deve essere superiore, rispettivamente a:
“Sannio bianco” 15.50 tonn./ettaro
“Sannio rosso e rosato” 15,56 tonn./ettaro
“Sannio con la specificazione di vitigno bianco” 12,50 tonn./ettaro
“Sannio con la specificazione di vitigno rosso” 12,50 tonn./ettaro
Fermi restando i limiti massimi di cui sopra, la resa per ettaro in coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalle viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Sannio” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Il superamento del limite del 20% comporta la perdita del diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino passito non deve essere superiore al 50%.
Gli eventuali superi della resa dell’uva in vino, derivanti dai processi della tipologia “passito”, fino al raggiungimento del citato limite del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata, ma non comportano la decadenza del diritto alla d.o.c. per la tipologia in argomento, per il quantitativo prodotto nel proprio specifico limite.

Art 5
Le operazioni di vinificazione e la presa di spuma devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Benevento.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e di produrre tradizionalmente i vini in questione utilizzando uve, mosti o vini provenienti dalla zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Sannio” devono assicurare i sotto indicati titolo alcolometrici volumici naturali minimi:
“Sannio bianco” 10,00% vol.
“Sannio rosso e rosato” 10,50% vol.
“Sannio Moscato” 10,00% vol.
“Sannio Coda di Volpe” 10,50% vol.
“Sannio Falanghina” 10,50% vol.
“Sannio Greco” 11,00% vol.
“Sannio Fiano” 11,00% vol.
“Sannio Piedirosso” 10,50% vol.
“Sannio Sciascinoso” 10,50% vol.
“Sannio Aglianico” 11,00% vol.
“Sannio Barbera” 11,00% vol.
le uve destinate alla produzione delle tipologie:
“spumante”
“metodo classico”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,50% vol.
In tal caso le uve devono essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate alla produzione di altre tipologie della DOC “Sannio”, ma ove ne rispettino le condizioni possono essere destinate alla produzione di vini di altra denominazione di origine controllata o indicazione geografica tipica.
I vini a denominazione di origine controllata “Sannio rosso”, elaborati secondo la specifica vigente normativa, possono essere qualificati come “novelli”.
I vini a DOC “Sannio”, nelle tipologie “bianco, rosso e rosato”, elaborati secondo le specifiche vigenti normative, possono essere qualificati “frizzanti”.
I vini a DOC “Sannio passiti” devono essere ottenuti da uve, prodotte dai vitigni di cui all’art 2, sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14,00% vol.
I vini a DOC. “Sannio spumante” devono essere ottenuti da uve prodotte dai vitigni di cui all’art 2, elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Il vino a d.o.c. “Sannio metodo classico”, deve essere ottenuto attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e deve permanere sui lieviti di fermentazione per almeno:
12 mesi
a decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Art 6
I vini a d.o.c. “Sannio” devono rispondere rispettivamente, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Sannio bianco”
“Sannio bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico il tranquillo, vivace e a volte amabile il
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio rosso”
Sannio rosso frizzante”
Colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, giustamente tannico, il tranquillo:
morbido a volte amabile e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio rosso novello”
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: asciutto o morbido, a volte lievemente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio rosato”
Sannio rosato frizzante”
Colore: rosa, più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: asciutto, fragrante il tranquillo, vivace fresco e a volte
amabile il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Sannio spumante metodo classico”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio rosé metodo classico”
spuma: fine e persistente;
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Aglianico”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato
con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Aglianico spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, semisecco o dolce, di corpo, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Aglianico passito”
colore: rosso granata piuttosto intenso;
profumo: etereo, persistente, di frutta matura;
sapore: secco, morbido, sino a dolce, caldo, alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Barbera”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, tipico talvolta floreale;
sapore: asciutto, caratteristico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sannio Barbera spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: tipico, gradevole e floreale;
sapore: secco, semisecco, dolce, caratteristico, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sannio Barbera passito”
colore: rosso rubino sino a granata intenso;
profumo: etereo, persistente, fruttato;
sapore: secco, morbido sino a dolce, caldo, alcolico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Piedirosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Piedirosso spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: osso tubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, semisecco o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Sciascinoso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, tipico a volte morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Sciascinoso spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, semisecco, dolce, fragrante, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Sciascinoso passito”
colore: da rosso rubino intenso a granata;
profumo: etereo, persistente, fruttato;
sapore: secco, morbido o dolce, alcolico, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Coda di Volpe”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio Coda di Volpe spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino vivace;
profumo: delicato, fragrante, fine;
sapore: secco, semisecco o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio Coda di Volpe passito”
colore: giallo dorato sino all’ambrato;
profumo: etereo, persistente, di frutta matura;
sapore: secco, amabile o dolce, caldo, alcolico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Falanghina”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, più o meno fruttato;
sapore: secco, fresco, lievemente acidulo a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio Falanghina spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino vivace;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, semisecco o dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio Falanghina passito”
colore: giallo dorato sino ad ambrato;
profumo: etereo, persistente, di frutta matura;
sapore: secco, morbido o dolce, caldo,m alcolico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Fiano”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, più o meno vinoso;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Fiano spumante”
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: fine, delicato, fragrante;
sapore: secco, semisecco o dolce, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Greco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico, tipico e a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Greco spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino vivace;
profumo: delicato, fragrante, caratteristico;
sapore: secco, semisecco o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Greco passito”
colore: giallo dorato, sino all’ambrato più o meno intenso;
profumo: etereo, gradevole, di frutta matura;
sapore: secco, morbido o dolce, caldo, alcolico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Moscato”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta ambrato;
profumo: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: amabile o dolce, aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Moscato spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato brillante;
profumo: aromatico, fine ed intenso;
sapore: amabile o dolce, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Moscato passito”
colore: da giallo dorato all’ambrato intenso;
profumo: etereo, aromatico, persistente;
sapore: amabile o dolce, caldo, aromatico, alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Sannio” il nome della tipologia e/o quello del vitigno, devono figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata ed essere riportati immediatamente sotto quest’ultima dicitura.
Sono obbligatori e da riportare in etichetta i riferimenti alle tipologie “novello, frizzante, passito e spumante” nonché i riferimenti ai sapori “semi secco, amabile o dolce”.
Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c. “Sannio” è vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi. Ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
In caso di coincidenza, in tutto o in parte, delle indicazioni di cui al comma precedente con nomi geografici, le dimensioni dei caratteri usati in etichetta non possono essere superiori ad un terzo di quelle utilizzate per la denominazione “Sannio”.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali viticoltore, tenuta, podere, vigna, cascina e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Sannio” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata “Sannio” tipologia “spumante metodo classico”, deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve ed è consentito indicare l’anno di sboccatura.
Per i vini spumanti diversi da quelli di cui al comma precedente, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è facoltativa.

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